Gennaio 2020

LE NOVITA’ DELLA MANOVRA 2020

Sai Studio Guarino News


INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PRESTITI AI CONDOMINI

A partire dal 2020, è estesa ai condomini l’operatività del Sistema Nazionale di Garanzia istituito dall’art. 1, comma 48, della L. 147/2013. Trattasi di un fondo che concede garanzie per la concessione, a titolo oneroso, limitatamente al 50% del capitale chiesto in prestito per finanziare interventi di efficientamento energetico. Al fondo sono attribuite risorse per 10 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni l’anno per i successivi tre anni. Si attende l’emanazione di norme di attuazione da parte del Ministero dell’Economia.

TAGLIO ALLE DETRAZIONI PER REDDITI SUPERIORI A 120.000 EURO
Le detrazioni di cui all’articolo 15 del T.U.I.R. spettano per intero per redditi complessivi non superiori a 120.000 euro. Per redditi superiori, spettano per la parte corrispondente al rapporto tra la differenza tra 240.000 euro ed il reddito complessivo, e 120.000 euro. Non concorre al reddito complessivo la prima casa e le relative pertinenze. La limitazione, introdotta dal comma 629 dell’articolo 1 della L. 160/2019, non riguarda la detrazione per spese sanitarie e le detrazioni per mutui prima casa ed agrari. Dunque, le detrazioni per, ad esempio, spese universitarie, spese funebri, ecc., spettano per intero fino a 120.000 euro di reddito complessivo, si riducono progressivamente per redditi da 120.000 euro a 240.000 euro, per poi azzerarsi completamente per redditi da 240.000 euro in su.

PER LE DETRAZIONI NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI
Le spese che danno diritto alla detrazione del 19% possono essere portate in detrazione solo a condizione che i relativi pagamenti avvengano con versamento bancario o postale o attraverso altri mezzi tracciabili come bonifici, assegni, carte di credito o carte di debito. Lo stabilisce il comma 679 dell’art. 1 della L. 160/2019 che pone l’unica eccezione delle spese per farmaci e dispositivi medici. Dunque, per tutti gli altri oneri detraibili, come le spese per istruzione, le spese veterinarie, le spese per asili nido, attività sportive dei ragazzi, ecc., non potranno essere portate in detrazione se pagate per contanti.

NUOVI REQUISITI PER IL REGIME FORFETTARIO
Il regime dei contribuenti forfettari, istituito dalla L. 190/2014, richiede nuovi requisiti per l’accesso (o per continuare ad utilizzarlo), a partire dal periodo d’imposta 2020. La modifica apportata dal comma 692 dell’articolo 1 della L. 160/2019, non consente di restare nel regime o accedere al regime se nell’anno precedente si è realizzato un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non opera se il rapporto è cessato nel periodo d’imposta. Dunque, se nel 2019 si è perso il lavoro grazie al quale si è realizzato un reddito superiore a 30.000 euro, il superamento del limite non conta. Perciò, chi aveva partita IVA nel 2019, ha percepito redditi da lavoro dipendente nel 2019 superiori a 30.000 euro ed utilizzava il regime forfettario, nel 2020 deve cambiare regime a meno chè il rapporto non sia cessato nel 2019. Altro limite introdotto dal comma 692, è il sostenimento di spese per dipendenti e collaboratori, oltre che per associati in partecipazione, superiori a 20.000 euro. Fino al 2018 esisteva il limite di 5.000 euro per tali spese, limite poi abrogato nel 2019. Chi nel 2019 avesse sostenuto tali spese legittimamente per importi superiori a 20.000 euro, per il 2020 deve cambiare regime.

BONUS FACCIATE
I commi dal 219 al 223, della L. 160/2019, introducono una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute e documentate relative ad interventi di recuperi effettuati sulle facciate degli edifici in condominio, anche se consistenti nella tipica manutenzione ordinaria che si traduca nella semplice tinteggiatura o, addirittura, nella pulitura. La detrazione, che segue le regole della detrazione per interventi di recupero edilizio, spetta a condizione che gli interventi riguardino fabbricati situati nelle zone A e B del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444 del 02/04/1968. Dunque, per godere della maggiore detrazione, i fabbricati interessati dagli interventi devono esse situati nei centri storici o nella altre aree totalmente o parzialmente edificate anche se non di interesse storico o artistico. Per parzialmente edificate si intendono quelle aree nelle quali i fabbricati occupano una superficie pari almeno ad 1/8 del totale della superficie fondiaria e che abbiano una densità territoriale superiore ad 1,5 mc/mq. Sono esclusi gli interventi su fabbricati posti in aree industriali ed agricole. Qualora gli interventi sulle facciate non siano di sola pulitura o tinteggiatura, ma siano lavori più complessi, interviene l’ENEA con il compito di monitorare e valutare il risparmio energetico e torna in auge l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli interventi sul sito dell’Ente con conseguente intervento di un tecnico. Diversamente da quanto accade per l’analogo obbligo posto per gli interventi di recupero edilizio che realizzano anche efficientamento energetico, ma per i quali il condominio ha deciso di fruire della detrazione per interventi di recupero, caso per il quale l’Agenzia ha già precisato che il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione non comporta né sanzioni e neppure la decadenza dall’agevolazione, nel caso della detrazione del 90%, il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione sembra essere in grado di far perdere la nuova detrazione, sul punto attendiamo chiarimenti. I casi in cui scatta l’obbligo di comunicazione in relazione a lavori sulle facciate che vadano al di là della tinteggiatura o della pulitura sono: - Lavori che migliorano l’efficienza energetica dell’edificio; - Lavori che riguardano più del 10% della superficie della facciata.



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