Gennaio 2020

Versamento ritenute dovute dagli appaltatori

Sai Studio Guarino News

Pericolo scampato per gli amministratori di condominio: l’anticipo delle ritenute d’acconto alle ditte appaltatrici, imposto dal Decreto fiscale (DL n. 124 del 2019) per i lavori condominiali è stato eliminato dal testo, convertito recentemente in legge. Il cosiddetto “reverse charge” sarà dunque obbligatorio soltanto per quei committenti che appaltano opere con importi superiori ai 200.000,00 euro.

Il provvedimento appena approvato stabilisce che, a versare le ritenute, saranno direttamente le società appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie della realizzazione dell’opera. Non sarà più necessario, in altre parole, che il committente anticipi la provvista per il versamento delle ritenute di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto o subappalto. Il condominio è quindi esentato da questo oneroso meccanismo per tutti gli appalti ricompresi entro i 200.000,00 euro.

La norma risultante dalle modifiche riguarda, infatti, solo gli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro affidati ad un’impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Sono state così accolte le obiezioni dell’A.N.AMM.I., che aveva fortemente criticato il provvedimento, sottolineando come i costi degli adempimenti sarebbero ricaduti sugli utenti finali, ovvero i condòmini. In questo modo, l’Associazione ha anche impedito l’aggravio degli adempimenti burocratici a carico degli amministratori professionisti, previsto nella prima stesura del decreto.

Il nuovo scenario è il seguente:


  • 1) Nel caso di appalto di importo ANNUO superiore a 200.000,00 euro, per quegli appalti con prevalente peso del valore della manodopera, il committente-condominio deve richiedere all’impresa appaltatrice la copia del versamento delle ritenute, l’elenco nominativo dei lavoratori, le retribuzioni ed il dettaglio delle ritenute con la separata indicazione della parte delle ritenute relative al lavoro svolto presso il condominio;

  • 2) L’Amministratore deve verificare l’esattezza dell’adempimento e, qualora riscontri errori o carenti versamenti, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi, limitatamente all’importo delle ritenute non versate o versate in maniera insufficiente;

  • 3) Qualora l’impresa appaltatrice non fornisca all’amministratore le quietanze degli F24 e tutti gli altri dati sopra indicati, entro cinque giorni dalla scadenza del versamento delle ritenute, l’amministratore ha l’obbligo di non corrispondere all’impresa appaltatrice il corrispettivo con un limite massimo del 20% del valore dell’appalto, fino a che dura l’inadempimento;

  • 4) Qualora l’amministratore riceva la documentazione e riscontri carenze nei versamenti, deve evitare di corrispondere all’impresa appaltatrice l’importo corrispondente al carente versamento con un limite massimo del 20% del valore dell’appalto (dunque, se l’appalto è di 400.000,00 euro, e le ritenute non versate sono di 100,00 euro, l‘amministratore trattiene 100 euro, ma se le ritenute non versate sono pari a 200.000,00 euro, l’amministratore trattiene solo il 20% del valore dell’appalto, ovvero 80.000,00 euro);

  • 5) Al verificarsi dei casi di cui ai punti 3) e 4), l’amministratore deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni ed all’impresa appaltatrice è preclusa la possibilità di procedere per vie legali per il recupero delle somme trattenute per inadempimenti;

  • 6) Qualora il condominio non proceda all’attuazione di tutti i nuovi obblighi, sarà colpito dalla medesima sanzione irrogata all’impresa appaltatrice;

  • 7) La nuova norma non si applica nei confronti di professionisti ed imprese appaltatrici in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano versato imposte pari ad almeno il 10% dei ricavi o compensi, che non hanno ruoli per importi superiori a 50.000,00 euro. Il possesso dei requisiti di cui al presente punto è certificato dall’Agenzia delle Entrate.

In conclusione:


  • - La nuova normativa non si applica più a tutti gli appalti ma solo a quelli di valore superiore a 200.000,00 euro annui. Resta dunque da chiarire, nei casi di appalto a cavallo d’anno, se ci si riferisce al valore dei servizi prestati. In tale caso l’appalto può avere anche importo superiore purché non si superi, per ogni anno di durata del servizio, il valore di 200.000,00 euro;

  • - La nuova normativa non si riferisce a tutti gli appalti di importo superiore alla soglia sopra indicata, ma soltanto a quegli appalti nei quali il valore della manodopera sia superiore alla metà del corrispettivo complessivo, ciò che obbliga, evidentemente, alla separata indicazione del valore dei fattori impiegati;

  • - La nuova normativa non riguarda tutti gli appalti ma, ed è da chiarire, solo quelli per i quali l’appaltatore utilizza esclusivamente mezzi produttivi forniti dal committente. Ciò farebbe pensare ad una totale esclusione del condominio dal nuovo adempimento, ma tale punto ha bisogno di ulteriori chiarimenti.

  • - Non è più l’amministratore a dover versare le ritenute delle imprese;

  • - L’amministratore riceve la documentazione successivamente al versamento delle ritenute operate dalle imprese e deve controllare l’esatta esecuzione dell’adempimento di quest’ultima. In caso di errori o mancanze, l’amministratore non paga il corrispettivo corrispondente e deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate;

  • - Qualora l’amministratore non rispetti la nuova normativa, il condominio subisce la stessa sanzione irrogata all’impresa.

E’ importante precisare che il nuovo adempimento non rientra nei compiti di amministrazione ordinaria e l’amministratore, come nel caso delle pratiche di detrazione fiscale può richiedere al condominio un ulteriore compenso straordinario, vista la delicatezza del compito di controllo che viene affidato al condominio, per suo tramite.



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