Febbraio 2020

Nuove Linee Guida dell’EDPB sulla videosorveglianza

Sai Studio Guarino News


Lo scorso 29 gennaio sono state pubblicate le Linee guida dell’EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019. Nel riconoscere l’importanza di regolamentare la videosorveglianza, al fine di mitigarne usi non leciti, specie in considerazione della mole di dati personali che con essa si trattano e dei possibili esiti pregiudizievoli e discriminatori che può implicare, l’installazione di telecamere è lecita solo se:
le altre misure di sicurezza siano ritenute insufficienti o inattuabili;
l’eventuale registrazione e conservazione delle immagini è limitata nel tempo.
i cittadini sono a conoscenza che l’area in questione è sottoposta a videosorveglianza.

Nel regolamentare i vari impianti, esistenti o in fase di delibera, quindi, secondo le recenti Linee guida dell’EDPB n. 3/2019, occorre tener conto dei seguenti aspetti:
a) Finalità del trattamento: L’EDPB ha confermato che le finalità del trattamento devono essere specificate per iscritto e devono essere indicate in relazione a ogni singola telecamera (eventualmente anche cumulativamente, se sono utilizzate per la stessa finalità). Una generica indicazione “per la sicurezza” non è considerata sufficientemente specifica ed è contraria al principio di trasparenza del trattamento.
b) Il legittimo interesse: Nel valutare la sussistenza di un legittimo interesse del titolare è necessario effettuare e documentare un esercizio di bilanciamento di tale interesse alla videosorveglianza con gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
c) La minimizzazione:.L’EDPB ribadisce l’importanza di valutare se altre misure alternative, meno invasive, possano permettere di raggiungere in egual misura i risultati perseguiti (es: utilizzo di cancelli, lucchetti, porte blindate, illuminazione ecc.).
d) Una decisione di caso in caso: Nel porre in essere il bilanciamento di interessi, il titolare deve giudicare il rischio d’intrusione nei diritti dell’interessato. Occorre che sussista un interesse legittimo, non artificiale o fittizio o totalmente teorico. Ogni decisione deve essere presa caso per caso, tenendo in considerazione le ragionevoli aspettative al tempo e nel contesto in cui la videosorveglianza viene effettuata.
Ognuno degli aspetti sopra menzionati è dimostrabile attraverso un’analisi dei rischi, costante: "Tenendo conto [..omissis...] anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento" (art. 32, lett. D, Reg. UE n. 2016/679).



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